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La sicurezza sul lavoro nelle Associazioni (sportive e non)

Di Giovanni Damiano Dalerba
Dal sito sito TeamArtist

I soci, volontari e collaboratori (entro certi confini) di alcune tipologie di Associ azioni no profit (sportive dilettantistiche, di volontariato e di promozione sociale) hanno obblighi ridotti per la sicurezza di cui al DL 81/2008

Lo prevede l’articolo 32 della L.98/2013: Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione;” 

IN SINTESI: volontari delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e Sportivi Dilettanti nelle ASD (regime dei 7.500) sono considerati lavoratori autonomi e, per tale motivo, tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili come datori di lavoro. Ecco perchè non scattano gli obblighi inerenti a DVR/ DUVRI e Corsi antincendio!

Ecco quali sono quindi gli unici obblighi dei volontari di OdV e APS e degli “sportivi dilettanti” delle ASD

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono

  1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; 
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; 
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

  1. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; 
  2. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Attenzione però: un conto sono gli obblighi di legge, un altro come dovrebbe agire il “buon padre di famiglia”

Sembra banale ma non lo è. Un conto è che una Associazione non sia obbligata a preoccuparsi della sicurezza dei propri volontari/collaboratori… un altro che il Presidente dell’Associazione e Responsabile Legale debba sempre agire da “buon padre di famiglia”. Se ti rendi quindi conto che i tuoi volontari/collaboratori potrebbero operare in situazione di potenziale pericolo (per sé stessi e gli altri), è bene comunque rispettare tutte le cautele legate alla Sicurezza come se foste una vera e propria Azienda.

E se la tua Associazione non è APS/ OdV/ ASD?

Qui siamo alla follia più completa. Per quanto possa sembrare assurdo, lo Stato si è dimenticato del fatto che esistono una moltitudine di Associazioni No Profit Generiche (Associazioni Culturali, teatrali, musicali etc etc) che hanno anch’esse volontari… stando ad una lettura stringente della norma, queste NON sono esentate dagli obblighi del DL 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori. Per cui DVR/ DUVRI/ Antincendio dovrebbero essere obbligatori… Usiamo il condizionale perché al momento non abbiamo conoscenza di sanzioni verso chi si trova in questa casistica e non abbia ottemperato.

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