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Rimborsi per i Volontari

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Da: www.nonprofitonline.it/

 

RIMBORSI FORFETTARI PER I VOLONTARI

DOMANDA
Siamo un’associazione iscritta al registro del volontariato.
Per esigenze di semplificazione vorremmo rimborsare i nostri volontari per le spese che sostengono con una somma a forfait mensile. E’ possibile?

RISPOSTA
La
Legge 266/1991 all’articolo 2 individua come attività di volontariato quella prestata in modo “personale, spontaneo e gratuito” senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Il comma 2 del citato articolo prevede la facoltà per l’organizzazione di rimborsare le spese sostenute dal volontario alle seguenti condizioni:
a) i rimborsi devono riguardare “spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”;
b) l’ente deve stabilire preventivamente il limite delle spese rimborsabili.
Secondo la dottrina sono spese rimborsabili (solo) le seguenti:
– le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l’attività (e non quelle per recarsi presso la sede dell’associazione);
– le spese per vitto e alloggio in caso di trasferta;
– altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa.

Premesso ciò, le spese sostenute dal volontario devono essere
documentate e documentabili e comunque connesse/riferibili all’attività di volontariato resa.
Pertanto,
non sono ammessi rimborsi forfetari e cioè “senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori” (Cass. Civ. 24090/2015).
I rimborsi forfetari potrebbero essere qualificati (a seguito di eventuali azioni del volontario o anche di accessi ispettivi) alla stregua dell’
erogazione di un compenso per l’attività prestata, con tutte le conseguenze del caso.
Hanno risposto i professionisti dell’area legale

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[NOTA FIE: Le norme sopra specificate sono applicabili a tutte le Associazioni NON PROFIT]

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